Statuto

Regoe

ASSOCIAZIONE DEI VENETI A ROMA

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DEI VENETI A ROMA

Con le modifiche apportate dall’Assemblea del 25 ottobre 2016

Via Ulisse Aldrovandi, 16 – 00197 Roma

Tel. 3381448085; venetiaroma@gmail.com

C.F. 97012180580

Denominazione – Sede – Scopo

Articolo 1

È costituita tra i Veneti residenti, domiciliati od operanti a Roma e nel Lazio, l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE DEI VENETI A ROMA”, con sede in Roma.

Articolo  2

L’Associazione, che non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

Articolo  3

Scopi dell’Associazione sono: 

– promuovere fra i Veneti che vivono a Roma e nel Lazio ed in altre regioni d’Italia o all’estero iniziative di solidarietà, culturali, artistiche, turistiche e ricreative;

– concorrere a rinsaldare i rapporti fra i cittadini di origine veneta al fine di conservare, divulgare, valorizzare la cultura, gli usi, i linguaggi, i costumi e le tradizioni della regione di origine;

– approfondire la conoscenza dei problemi sociali, economici e culturali del Veneto;

– provvedere all’assistenza dei Veneti migranti;

– sviluppare e mantenere rapporti di collaborazione con gli Enti locali e le Istituzioni con cui opera, avendo particolare riguardo all’area storica culturalmente veneta;

– collaborare con altre Associazioni regionali o loro raggruppamenti;

– promuovere, svolgere e sostenere l’opera di promozione sociale nell’interesse dei soci dell’Associazione.

Per la realizzazione dei propri scopi, l’Associazione ricercherà la migliore collaborazione ed integrazione con gruppi veneti autonomamente costituiti con analoghe finalità, allo scopo di realizzare l’unità fra tutti i Veneti a Roma e nel Lazio.

Per l’attuazione delle proprie finalità e per mantenere vivi i contatti fra i  soci, l’Associazione potrà curare la pubblicazione di bollettini, opuscoli, periodici ed intraprendere iniziative culturali di varia natura.

Soci

Articolo  4

I Soci si distinguono in Fondatori, Effettivi, Aderenti ed Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Associazione. Sono Soci Effettivi i Soci di origine veneta e Aderenti i Soci che si sentono  legati alla cultura veneta da particolari sentimenti di amicizia.  Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci nomina dei Soci Onorari, fra i quali può essere designato un Presidente onorario.

Possono altresì associarsi Enti locali, Enti pubblici o privati, sia del Veneto sia d’altre zone, previo un contributo annuo minimo, fissato dal Consiglio Direttivo.

È istituito un albo dei Soci sostenitori in cui sono registrati coloro che abbiano contribuito in maniera considerevole  alle necessità dell’Associazione, ivi compresi gli Enti di cui al comma precedente.

Articolo  5

La qualifica di Socio si perde per dimissioni o in seguito a delibera del Consiglio Direttivo per morosità o per radiazione.

Sui motivi morali o sulle azioni in contrasto con gli scopi dell’Associazione, comportanti la eventuale radiazione, il Consiglio Direttivo deve acquisire il parere vincolante del Collegio dei Probiviri.

Articolo  6

Tutti i Soci, esclusi gli Onorari, sono tenuti al versamento di una quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio in regola con il pagamento della quota sociale ha diritto di voto in Assemblea, a partire dall’anno successivo a quello d’iscrizione; ha inoltre diritto alle comunicazioni ufficiali e all’invio di bollettini o periodici e può partecipare, in forma totalmente volontaristica, a tutte le attività promosse dall’Associazione.

Organi dell’Associazione

Articolo  7

 Sono organi dell’Associazione:

 1.     L’Assemblea dei Soci;

2.     Il Consiglio Direttivo;

3.     Il Presidente;

4.     Il Collegio Sindacale;

5.     Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite e possono essere ricoperte per più mandati.

Assemblea dei Soci

Articolo  8

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione che siano in regola con il versamento delle quote sociali. I Soci onorari sono invitati ad assistere all’Assemblea.

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione nella Sede sociale o altrove, mediante avviso scritto, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza al domicilio risultante dal libro dei Soci e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione dell’ora e della sede dell’adunanza; la convocazione potrà venire fatta anche con pubblicazione sul periodico ufficiale dell’Associazione.

I Soci non in regola con le quote sociali non hanno diritto di voto. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il mese di febbraio, per l’approvazione della relazione morale del Presidente, del bilancio consuntivo dell’anno sociale precedente e del bilancio preventivo dell’anno sociale in corso.

 Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

– l’elezione del Consiglio Direttivo;

– l’elezione del Collegio Sindacale;

– l’elezione del Collegio dei Probiviri.

  L’elezione delle cariche di cui sopra verrà fatta mediante votazione segreta.

Sono eleggibili alle cariche di Consiglieri e di membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri tutti i Soci.

L’Assemblea straordinaria è convocata ogniqualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei Soci o da almeno cinque membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di questi, l’Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea propone un Segretario e tre scrutatori, che dovranno venire approvati dall’Assemblea.

L’Assemblea,  attraverso la verifica dei poteri, constata la sua valida costituzione, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L’Assemblea delibera in prima convocazione con l’intervento, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni Socio non potrà rappresentare per delega più di due Soci.

L’Assemblea, fatta eccezione per quanto indicato nei commi successivi, delibera a maggioranza semplice e con voto palese. Si ricorre al voto segreto con scheda, salvo i casi esplicitamente indicati nel presente Statuto, solo se ne verrà fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei presenti.

Per eventuali modifiche dello Statuto è necessaria una maggioranza pari ai due terzi dei votanti ed  hanno diritto di voto tutti i Soci.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessaria una maggioranza pari ai tre quarti degli associati. Per quest’ultima delibera le deleghe non hanno valore. 

Consiglio Direttivo

Articolo  9

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un massimo di sette Consiglieri eletti dai Soci in Assemblea. I Consiglieri eleggono al proprio interno il Presidente dell’Associazione e il Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Presidente Onorario e sono invitati, con diritto di parola, il Direttore responsabile del periodico dell’Associazione; possono altresì partecipare alle riunioni i Soci fondatori con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti anche per più mandati. La carica di Consigliere è incompatibile con altri incarichi in Enti ed Associazioni aventi le medesime finalità; inoltre, sono altresì incompatibili tra i Consiglieri, vincoli di parentela ed affinità sino al terzo grado

Nel caso di cessazione dall’incarico di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti. Il Consiglio può, inoltre, con voto unanime dei presenti, cooptare non più di un ulteriore “Consigliere” e nominare membri del “Comitato l’Onore”. 

Articolo  10

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

– determina in linea di massima il programma da attuare e procura i mezzi per attuarlo;

– nomina il Direttore responsabile del periodico;

– fissa, occorrendo, gli organici del personale dell’Associazione;

– attende all’Amministrazione ordinaria e straordinaria dei fondi di cui dispone;

– compie ogni altra azione che valga a perseguire gli scopi dell’Associazione;

– accetta o respinge insindacabilmente  le domande di ammissione dei Soci;

– determina la quota annuale dei Soci;

– esamina i bilanci consuntivo e preventivo che saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, del Vice Presidente, ordinariamente ogni tre mesi e, straordinariamente, tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario o anche a richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ma perché siano valide le deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Qualora un Consigliere risulti assente senza giustificazione a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, dopo essere stato richiamato per lettera dal Presidente, viene considerato dimissionario dalla carica.

Segretario del Consiglio è, di regola, il Segretario dell’Associazione nominato dal Consiglio fra i Consiglieri o Soci, il quale presta la propria opera nella redazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e dirige gli uffici del Sodalizio.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare due segretari aggiunti su proposta del Presidente.

Presidente

Articolo  11

Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne ha la rappresentanza legale anche in qualità di proprietaria della testata del giornale. Convoca, tutte le volte che lo riterrà necessario ed in ogni caso almeno una volta l’anno, l’Assemblea dei Soci secondo le previsioni statutarie.

Almeno ogni tre mesi convoca il Consiglio Direttivo.

Attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e indirizza, vigila, controlla le iniziative deliberate, coadiuvato usualmente dal Consiglio Direttivo; in caso d’urgenza, adotta sotto la sua responsabilità, tutti quei provvedimenti che riterrà necessari sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione.

Firma, nella qualità di Presidente o delegando il Tesoriere, i mandati di pagamento, gli assegni di conto corrente bancario e postale, i moduli di pagamento e tutti gli altri atti dell’Amministrazione. In caso di assenza o d’impedimento, firma il Vice Presidente.

Assume e licenzia il personale di cui agli organici stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Collegio Sindacale

Articolo  12

I Sindaci sono eletti dall’Assemblea dei Soci, con le modalità di cui all’art. 8, ad un massimo di due, di cui uno effettivo ed uno supplente.

Il Collegio Sindacale elegge nel proprio seno un Presidente.

Spettano al Collegio il controllo della gestione e dei rendiconti di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l’esame dei documenti e delle carte contabili. Il Collegio medesimo predispone le relazioni dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono essere presentate al Consiglio Direttivo e all’Assemblea unitamente ai bilanci. I membri del Collegio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.  

Collegio dei Probiviri

Articolo 13

Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea dei Soci con le modalità di cui all’art. 8, è composto da un massimo di due membri, tre effettivi di cui uno Presidente, di due supplenti, che durano in Carica un triennio e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri viene demandato il compito di esaminare e giudicare, secondo equità e senza formalità di procedura, sentite le parti interessate, tutte le controversie aventi carattere sociale e disciplinare o penalmente rilevanti insorte fra i Soci, tra i Soci e l’Associazione ed organi della medesima. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile e dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo per l’esecuzione delle decisioni.

Il Comitato d’Onore

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo, con voto unanime, nomina i componenti del Comitato d’Onore. Possono essere designati quali componenti del Comitato d’Onore eminenti personalità di origine veneta che si siano distinte nei vari campi della cultura, della scienza, della ricerca e sociali, i quali potranno dare il loro contributo nell’ambito delle proprie specifiche competenze.

Tesoriere

Articolo  15

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere dell’Associazione. Il Tesoriere provvede, su  delega del Presidente, al movimento del denaro sociale e di tutti i titoli di credito dell’Associazione, uniformandosi alle seguenti norme:

– riscuote le quote ed incassa il denaro, esegue i pagamenti in base ai mandati firmati dal Presidente o da chi per esso, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanze per i pagamenti;

– deposita il denaro presso un Istituto di Credito prescelto dal Consiglio Direttivo e controlla il movimento dei conti correnti;

– tiene il registro di cassa;

– nell’assumere le funzioni dichiara per iscritto tutti i titoli di credito che ha avuto in consegna e che risultano descritti nei registri sociali;

– semestralmente espone il rendiconto di cassa al Presidente ed al Consiglio Direttivo;

– annualmente predispone il bilancio consuntivo al 30 settembre dell’anno sociale trascorso ed il bilancio preventivo dell’anno sociale seguente.

Patrimonio dell’Associazione

Articolo  16

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

– dai mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

– da contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche od Enti privati e pubblici, elargiti con la specifica destinazione d’incrementare il patrimonio associativo;

– da eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione dispone:

– delle oblazioni dei Soci, incluse le quote annuali;

– di sovvenzioni o contributi elargiti da persone fisiche o morali, private o pubbliche.

Norme finali

Articolo  17

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta, e l’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo  18

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il suo patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo  19

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.